Al contrario le classi assegnate agli altri docenti sono costituite da 25 e più alunni.
Gli interroganti, dopo avere passato in rassegna, in modo puntuale e rigoroso, norme e disposizioni in materia di formazione delle classi, osservano che “esistono casi in cui questi principi vengono derogati, come nel caso dell'insegnamento della religione cattolica, a causa di una eccezione fondata sui meri fatti, poiché al docente di religione si consente di impartire la propria opera educativa ad un numero indefinito di studenti.”
Da ciò deriva “il docente di religione può impegnare la sua ora di insegnamento anche per il beneficio di un unico studente”.
Dalla lunga rassegna di leggi, di norme concordatarie e di circolari ministeriali gli interroganti non hanno rilevato circostanziate deroghe che consentano ai docenti IRC di insegnare, caso limite, ad una classe di alunni avvalentesi costituite da due o tre allievi o anche da uno solo. “Non essendo previste esplicite deroghe desumibili dalle norme su riportate nella pratica attuazione delle norme è invalsa la consuetudine di considerare non tanto il numero effettivo degli studenti che in ogni classe frequentano l'ora di religione, bensì il numero potenziale, coincidente con il numero complessivo degli studenti componenti la classe.
Osservano, quindi, i deputati che "per questa via si aggirano le disposizioni aventi ad oggetto il numero minimo di alunni necessario per formare una classe, potendo verificarsi il caso limite di un insegnante impiegato per fare lezione a pochissimi studenti o, addirittura, ad uno solo.”
Gli interroganti mettono in evidenza che in tal modo “il mancato accorpamento di studenti, misura necessaria per consentire la frequenza della lezione ad un numero congruo di essi, produce delle disuguaglianze di trattamento tra i docenti di religione e tutti gli altri".
E concludono chiedendo al ministro Profumo “se sia a conoscenza dei fatti, nell'eventualità positiva, se essi corrispondano a verità e se, ed eventualmente quali provvedimenti normativi secondari intenda assumere al fine di interrompere la sperequazione ed il privilegio professionale ed economico a vantaggio docenti di religione.”
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