lunedì 6 dicembre 2010
Accordo con protocollo addizionale che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929
La Santa Sede e la Repubblica italiana tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in
Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio VaticanoII;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio EcumenicoVaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica,nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della
Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti
lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due
Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale.
Hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
Art. 1 – La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e laChiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosial pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazioneper la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
Art. 2 – 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertàdi svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione,di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministerospirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza
fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali
regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e
diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertàdi riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altromezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma sedevescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
Art. 3 – 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata
dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna
parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio
di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autoritàecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle competenti autorità civilidella nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati e Prelaticon giurisdizione territoriale, così come dei parroci e dei titolari degli altri ufficiecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno
nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
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Art. 4 – 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hannofacoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppureassegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura
d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente,
assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologiaed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolicapossono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delleuniversità italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni
su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro
ministero.
Art. 5 – 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati,espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competenteautorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per
l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo
avviso all'autorità ecclesiastica.
3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fattepresenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzionedi nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
Art. 6 – La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche
e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le parti.
Art. 7 – 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art.20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di cultodi una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica eogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono
attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica
o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici
aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico,
i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il
riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto,come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenzao di istruzione.Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici,sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggidello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o
all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici,
continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici é soggettaai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero soggettianche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.3
6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione
paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione
per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione
degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione
patrimoniale degli enti ecclesiastici.
In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano
applicabili gli art. 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
Art. 8 – 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo lenorme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registridello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione,il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio,dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri deiconiugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potrannoessere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circal’età richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera
inderogabile.
La trascrizione é tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità
o di annullamento non potrebbe essere più proposta.
La richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio
é stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello
stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro
ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se
l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre
il termine prescritto.
La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei
due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell'altro,
sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal
momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio
dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici,che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo,sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblicaitaliana con sentenza della Corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere
della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato
alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai
principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana
per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza
canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei co4
niugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente
per la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la SantaSede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sulmatrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia,fondamento della società.
Art. 9 – 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce
alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado
ed istituti di educazione.
A tali scuole che ottengono la parità é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello
Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendoconto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico delpopolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori,garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto surichiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcunaforma di discriminazione.
Art. 10 – 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri
istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche,
istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità
ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate
d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono
riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia,
diplomatica e archivistica e biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti
istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente
autorità ecclesiastica.
Art. 11 – 1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle Forzearmate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di curao di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena nonpossono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimentodelle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi é assicurata da ecclesiastici nominati
dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo
lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.
Art. 12 – 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaboranoper la tutela del patrimonio storico ed artistico.Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze dicarattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune
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disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali
d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle
biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di
intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti
nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente
della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità
delle altre catacombe.
Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali di- ritti di
terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre
reliquie.
Art. 13. – 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordatolateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data delloscambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la
Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due
Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale
Italiana.
Art. 14 – Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazionedelle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affiderannola ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattroProtocollo addizionaleAl momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranensela Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportuneprecisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni,e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'art. 1.
Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai
Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'art. 4.
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci,
i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente
addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione
all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali
promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense
per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con
L’interpretazione che lo Stato dà dell'art. 23, comma secondo, del Trattato Lateranense,
secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati
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da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i
diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'art. 7.
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti
ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di
volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano
particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro
e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'art. 8.
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti
inderogabili della legge civile:
1) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797 del
codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento
canonico dal quale é regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto
origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge
del luogo in cui si é svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta
esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati prima
dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del
Concordato lateranense e della l. 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato
iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme
stesse.
5. In relazione all'art. 9.
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito
― in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza
degli alunni ― da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica,
nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne
ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto
idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza
Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi
ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione
alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni
di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'art. 10.
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La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 ― che non innova l’art. 38 del
Concordato dell'11 febbraio 1929 ― si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte
costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'art. 13, n. 1.
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo
ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale
fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense
contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 1984
Fonte primaria : I Privilegi della Chiesa - Espresso 07-12-2006
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